Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Tribunale di Roma

Tribunale di Roma – Covid-19: il differimento dei termini procedurali previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 si applica anche rispetto al termine previsto per la proposizione di proposte concorrenti in sede di concordato preventivo.

Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallim., 02 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – D.L.18/2020 art. 83 – Termini procedurali scadenti tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 – Sospensione - Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Termine per la proposizione – Fissazione a ritroso di 30 giorni rispetto alla data dell’adunanza dei creditori – Termine scadente il 21 marzo 2020 – Necessario differimento della data di adunanza dei creditori – Nessun pregiudizio per le parti.

Data di riferimento: 
02/04/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma – Deposito di un ricorso in bianco con l'intenzione di proporre un concordato in continuità: diritto al rilascio del DURC anche in caso di mancata previsione della soddisfazione integrale dei debiti contributivi.

Tribunale di Roma,  Sez. III Lavoro, 08 novembre 2019 - Giudice Sigismina Rossi.

Deposito di un istanza di concordato in bianco - Intenzione di proporre un concordato in continuità - Tribunale - Fissazione del termine per il deposito del piano -  Proponente - Istanza  di autorizzazione al pagamento dei debiti contributivi - Diniego - Diritto al rilascio del DURC - Fondamento.

Data di riferimento: 
08/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma – Fallimento in estensione di una super-società di fatto occulta su istanza del curatore: necessaria preventiva autorizzazione da parte del G.D.

Tribunale di  Roma 26 luglio 2017 – Pres. Antonio Pasquale La Malfa, Rel. Marta Ienzi.

Super-società di fatto occulta – Insolvenza – Curatore di una s.r.l. – Istanza di fallimento in estensione – Autorizzazione del G.D. – Necessità.

Data di riferimento: 
26/07/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. di Roma - Giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea.

Tribunale Roma, 21 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.

Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.

Società irregolare tra persone fisiche e persone giuridiche - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Sintomi rivelatori.

Data di riferimento: 
21/11/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]