Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 32 - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione.

Corte di Cassazione (20666/2019) – Obbligo di comunicazione alle parti del provvedimento che declina la competenza sull'istanza di fallimento.

Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2019, n. 20666. Pres. Didone. Est. Amatore.

Istanza di fallimento - Comunicazione alle parti costituite del provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Obbligo - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità – Possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall.

 

Data di riferimento: 
31/07/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]