Art. 42 - Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo., Art. 22. - Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.

Procura Generale della Corte di Cassazione (2019) – Dichiarazione di fallimento ed effetti che conseguono alla mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, come disposta dalla cassazione a seguito di ricorso.

Procura Generale della Corte di Cassazione, I Sez. civile, Udienza pubblica del 30 ottobre 2019 – Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis,  Relatore Francesco Terrusi.

Istanza di fallimento del creditore o del P.M. – Rigetto – Reclamo – Corte d'Appello – Accoglimento -  Art. 22, quarto comma, L.F. - Necessaria rimessione degli atti al Tribunale – Competenza esclusiva alla dichiarazione.

Data di riferimento: 
30/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]