Art. 43 - Rinuncia alla domanda., consecuzione procedure

Corte di Cassazione (42093/2021) – Fallimento: al fine del riconoscimento della prededuzione al credito professionale è necessario che la procedura di concordato sia stata dichiarata aperta con il conseguente coinvolgimento dei creditori.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 –  Primo Pres. f.f. Adelaide Amendola, Pres. Sezione Biagio Virgilio, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo - Rinuncia da parte del proponente – Conseguente dichiarazione di fallimento – Ausiliario tecnico incaricato per l'accesso al concordato – Credito professionale – Richiesta di ammissione al passivo in prededuzione – Non riconoscibilità di quel beneficio – Apertura della procedura minore – Presupposto mancante.

Data di riferimento: 
31/12/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bergamo – Non può ritenersi sussista consecuzione nel caso il debitore proponga una seconda domanda di concordato con riserva dopo aver rinunciato alla prima, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'ipotesi di abuso del diritto.

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 13 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Luca Fuzio, Giud. Angela Randazzo.

Concordato preventivo con riserva – Debitore – Rinuncia espressa alla domanda come presentata – Proposizione di una nuova identica domanda - Consecuzione tra procedure concorsuali – Insussistenza – Ipotesi di abuso del diritto - Inammissibilità della successiva domanda – Diversa ipotesi - Prima domanda dichiarata inammissibile – Consecutività tra procedure – Possibile riconoscimento.

Data di riferimento: 
13/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]