Art. 48 - Procedimento di omologazione., Tribunale di Alessandria

Tribunale di Alessandria – Concordato preventivo: inammissibilità del c.d. “concordato di gruppo”, seppure contempli la possibilità per il tribunale, in sede di omologazione, di separare le posizioni delle singole società.

Tribunale di Alessandria, Sez. civile e fall., 22 marzo 2016 - Pres. Caterina Santinello, Rel. Enrica Bertolotto, Giudice Pierluigi Mela.

Concordato c.d. di gruppo – Società collegate – Presentazioni di piano e proposta unitari - – Possibile confusione delle singole masse attive e passive – Calcolo sfalsato delle maggioranze – Inammissibilità – Necessità della proposizione di singole distinte istanze -  Tribunale - Separazione delle posizioni – Previsione ipotizzata nella proposta come possibile  – Irrilevanza.

Data di riferimento: 
22/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]