Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale., Art. 36-bis. - Termini processuali.

Corte di Cassazione (121/2022) – Sospensione dei termini feriali e reclamo contro il provvedimento che liquida le spese a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento.

Cassazione civile, sez. I, 04 Gennaio 2022, n. 121. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.

Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento

Data di riferimento: 
04/01/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]