Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale., Art. 42. - Beni del fallito.

Tribunale di Brescia – Istanza di fallimento: accoglibilità della contestuale richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per rimuovere il rischio di una compromissione del patrimonio dell'impresa fallenda.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 19 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Andrea Giovanni Melani, Giud. Gianluigi Canali.

Istanza di fallimento – Consistenza del patrimonio dell'impresa fallenda - Rischio di compromissione - Richiesta di nomina di un amministrazione giudiziario – Tribunale -  Accoglibilità anche inaudita altera parte – Fondamento.

Data di riferimento: 
19/05/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (7477/2020) – Decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento. Azione di inefficacia promossa nel caso di pagamenti disposti post fallimento a danno della massa: legittimazione passiva.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2020, n. 7477 – Pres. Uliana Armano, Rel. Stefano Olivieri. 

Fallimento – Effetti della sentenza dichiarativa – Decorrenza - Ora “zero” del giorno di sua pubblicazione o iscrizione – Motivazione.

Data di riferimento: 
20/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (5781/2019) - La sentenza di fallimento, indipendentemente dalla sua conoscenza, produce effetti dall'ora zero del giorno in cui è pubblicata o iscritta nel registro delle imprese.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 27 febbraio 2019 n. 5781 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Sentenza dichiarativa – Ora zero del giorno di pubblicazione – Decorrenza degli effetti – Fallito – Amministrazione e disponibilità dei suoi beni – Privazione – Atti compiuti o ricevuti – Inefficacia - Conoscenza dell'evento – Ininfluenza.

Data di riferimento: 
27/02/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma – Amministrazione strordinaria: applicabilità dell'art. 16, secondo comma, L.F. (effetti della procedura) e non anche degli artt. 72 e 78 L.F. (rapporti pendenti, in particolare di conto corrente).

Tribunale di Roma, Sez. Fall.,  31 ottobre 2018 – Giud. Adolfo Ceccarini.

Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria in particolare – Provvedimento di ammissione ad una delle procedure - Principio sancito dall'art. 16, secondo comma, L.F. - Applicabilità – Effetti riguardanti l'impresa e gli organi della stessa – Effetti concernenti i terzi – Necessaria distinzione.

Data di riferimento: 
31/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]