Art. 51 - Impugnazioni., Art. 69 - Condizioni soggettive ostative.

Corte d'Appello di Ancona – Piano del consumatore: il soggetto finanziatore, che in sede di concessione di un prestito ha omesso la valutazione del merito creditizio del richiedente, non può proporre reclamo contro la sentenza di omologa.

Corte d'Appello di Ancona, 28 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Annalisa Gianfelice, Cons. Paola De Nisco e Vito Savino.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Sentenza di omologazione ex art. 67 CCII – Ultimo soggetto finanziatore – Omessa valutazione del merito creditizio del richiedente ex art. 124 bis TUB - Colpevole aggravamento dell’indebitamento – Improponibilità da parte dello stesso del reclamo avverso quella decisione.

Data di riferimento: 
28/02/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]