Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., Corte d'Appello di Roma

Corte d'Appello di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.

Appello Roma, 31 maggio 2011 - Pres. Pandolfi - Est. Reali.

Fallimento - Giudizio di Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusioni probatorie del giudizio di Appello - Inapplicabilità.

Fallimento - Giudizio di Reclamo - Produzione documentale successiva al deposito del ricorso - Inammissibilità.

Fallimento - Reclamo - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione della procedure esecutive - Applicabilità alla procedura fallimentare.

Data di riferimento: 
31/05/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]