Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., Tribunale di Vercelli

Tribunale di Vercelli - Inammissibilità della domanda di concordato depositata dopo l’assunzione a riserva in decisione dell’istanza di fallimento e non necessità di audizione del proponente il concordato.

Tribunale di Vercelli, 24 Luglio 2017. Pres. Antonio Marozzo – rel. Carlo Bianconi – giudice Elisa Scorza.

Domanda di concordato preventivo presentata dopo l’assunzione in decisione di quella per la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità – Convocazione del proponente il concordato – Esclusione

Data di riferimento: 
24/07/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]