Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., Art. 120. - Effetti della chiusura.

Corte di Cassazione (29670/2022) – La revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo nel frattempo proposta.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 ottobre 2022, n. 29670 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi D'Orazio.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione proposta da un creditore – Intervenuta revoca del fallimento in corso di causa – Improcedibilità dell'impugnazione – Fondamento.

Data di riferimento: 
11/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]