Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria.

Corte di Cassazione (22153/2021) – Legittimazione del curatore ad agire in giudizio anche in caso di revoca non definitiva del fallimento. Effetti che derivano dal vittorioso esperimento da parte del curatore della revocatoria fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 03 agosto 2021, n. 22153 – Pres. Raffaele Gaetano, Rel. Antonella Di Florio.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Revoca –  Decisione non passata in giudicato – Decadenza degli organi del fallimento – Esclusione – Necessità che la revoca del fallimento risulti definitiva – Permanere della legittimazione del curatore a stare in giudizio.

Data di riferimento: 
03/08/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Vicenza – Azione revocatoria nei confronti di impresa in concordato preventivo e carenza di interesse ad agire.

Tribunale di Vicenza, 11 Maggio 2016 - Elena Sollazzo, giudice monocratico.

Azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Convenuto in concordato preventivo – Interesse ad agire - Insussistenza

Data di riferimento: 
11/05/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]