Art. 54 - Misure cautelari e protettive., piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Tribunale di Verona – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: ipotesi di rigetto della richiesta di riconoscimento di una misura protettiva atipica.

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II, 31 ottobre 2023  (data della pronuncia) – Giudice designato Monica Attanasio.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari e di acquisto di diritti di prelazione – Misura protettiva atipica richiesta dalla società proponente – Finalità – Protezione dei soci dal rischio di pignoramento delle loro azioni da parte di un Istituto di credito – Istanza non accolta - Motivo del rigetto.

Data di riferimento: 
31/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Treviso – Accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi: la domanda di riconoscimento di misure protettive può essere presentata anche con soluzione di continuità nel limite massimo riconoscibile di 12 mesi.

Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. II civ., 15 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice Di Tullio.

Domanda di accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi – Contestuale istanza di misure protettive - Possibilità del rinnovo anche non continuativo di tale richiesta – Necessario rispetto del limite massimo di durata di 12 mesi – Accoglibilità - Fondamento.

Data di riferimento: 
15/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Vicenza - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: conferma da parte del tribunale, col decreto con cui ne dispone l'apertura, delle misure protettive richieste dal debitore in sede di ricorso per l'accesso alla procedura.

Tribunale Civile di Vicenza, 17 febbraio 2023 – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Paola Cazzola e Giovanni Genovese.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – Tribunale – Decreto che dispone l'apertura della procedura – Conferma delle misure protettive – Durata massima di un anno.

Data di riferimento: 
17/02/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Parma – Domanda del debitore di apertura della liquidazione giudiziale: risulta inammissibile la contestuale richiesta da parte dello stesso di misure protettive, non anche quella volta al riconoscimento di misure cautelari.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Venizzi.

Apertura della liquidazione giudiziale – Istanza formulata dal debitore – Contestuale richiesta di previo provvisorio riconoscimento di misure protettive – Inammissibilità – Fondamento –  Ammissibilità di quella di riconoscimento di misure cautelari - Possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione alla domanda.

Data di riferimento: 
01/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]