concordato fallimentare, Art. 339 - Mercato di voto.

Corte di Cassazione (22843/2025) – Concordato fallimentare: il creditore che abbia visto illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente ha diritto a proporre opposizione all'omologazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2025, n. 22843 – Pres. Luigi Abete, Rel. Cosmo Crolla.

Concordato fallimentare – Creditore dissidente – Mancato computo del di lui voto come potenzialmente determinante - Diritto a proporre opposizione - Necessità di giustificarla in ragione del maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione fallimentare – Esclusione - Non necessità di alcuna motivazione - Unico impedimento rappresentato dall'abuso del diritto sotteso al mercato dei voti.

Data di riferimento: 
07/08/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Trento – Reato di "mercato del voto" e scelta coerente del legislatore di diversificazione della disciplina in ambito di concordato preventivo, rispetto a quella prevista in caso di concordato fallimentare.

Corte d'Appello di Trento, Sez. Penale, 18 luglio 2018 – Pres. Carmelo Sigillo, Cons. Patrizia Collino e Ettore Di Fazio.

Reato di mercato del voto – Disciplina prevista in caso di fallimento – Disciplina in caso di concordato preventivo – Soggetti punibili – Diversità -  Precisa scelta del legislatore – Possibile superamento in sede interpretativa - Inammissibilità.

Data di riferimento: 
18/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]