concordato fallimentare, Art. 116. - Rendiconto del curatore.

Corte di Cassazione (13337/2025) – L'intervenuta definitiva omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura del fallimento e l'avvio della fase esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337 – Pres. Luigi Abete, Rel. Robero Amatore.

Concordato fallimentare – Omologazione definitiva – Predisposizione da parte del curatore del conto di gestione – Chiusura del fallimento – Avvio della fase esecutiva – Completamento della liquidazione dei beni e pagamento dei creditori – Permanere della legittimazione anche processuale in capo al curatore.

Data di riferimento: 
19/05/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]