Art. 56 - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento., Art. 268 - Liquidazione controllata.

Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: stante l'assimilabilità con il concordato l'accesso è consentito anche in presenza di un atto in frode che non incida in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo.

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 30 settembre 2021 – Giudice Delegato  Giuseppe Limitone.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Procedura assimilabile al concordato preventivo - Atti in frode non dichiarati  – Efficacia decettiva – Eventuale non incidenza sulle possibilità di soddisfazione dei creditori – Mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 173 L.F. - Procedura ex art. 10 L. 3/2012 – Ammissione possibile - Fondamento – Rilevanza anche del nuovo art. 14 decies.

Data di riferimento: 
30/09/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]