Art. 60 - Accordi di ristrutturazione agevolati., Art. 112 - Giudizio di omologazione.

Tribunale di Lucca – Concordato in continuità aziendale che preveda la ristrutturazione trasversale dei crediti: inammissibilità dell'utilizzo del cram down per realizzarne i presupposti.

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 18 luglio 2023 – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato in continuità aziendale diretta – Flussi di cassa che ne derivano -  Ristrutturazione trasversale dei debiti - Ricorrenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 112, secondo comma, lettera d), C.C.I. - Necessità - Utilizzo a tal fine dello strumento del cram down fiscale e previdenziale – Inammissibilità - Incompatibilità con la. regola della RPR.

Data di riferimento: 
18/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Firenze – Applicabilità in via analogica della disciplina del cram down fiscale, prevista nei casi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e accordo con i creditori ex L. 3/2012, anche al concordato fallimentare.

Tribunale Ordinario di Firenze, 21 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel. Rosa Selvarolo, Giud. Cristian Soscia.

Disciplina del cram down fiscale – Applicabilità possibile per legge nei casi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e accordo con i creditori ex L. 3/2012 – Estensione per analogia al concordato fallimentare – Fondamento.

Data di riferimento: 
21/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]