Tribunale di Mantova - Concordato fallimentare - Voto favorevole a più proposte.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 15/03/2008 - 09:40Tribunale di Mantova, 8 febbraio 2008 - dott. Laura De Simone est.
Tribunale di Mantova, 8 febbraio 2008 - dott. Laura De Simone est.
Tribunale di La Spezia 29 gennaio 2008 - Est. Bellè.
Concordato fallimentare - Pareri del curatore e del comitato dei creditori - Manifesta irragionevolezza - Inammissibilità del concordato - Sussistenza.
La manifesta irragionevolezza del parere emesso dal comitato dei creditori e dal curatore è sindacabile da parte del giudice delegato e, in caso di positivo riscontro di tale vizio di legittimità, la proposta di concordato fallimentare va dichiarata improcedibile. (mb)
Tribunale di La Spezia 23 novembre 2007 - Est. Bellè.
Concordato fallimentare - Proposta di pagamento integrale di tutti i creditori - Necessità di voto - Esclusione - Comunicazione ai creditori - Necessità.
Tribunale di Salerno 6 novembre 2007 - Pres. Chianese, Est. Jachia.
Concordato fallimentare - Proposta con esborso notevolmente inferiore al patrimonio del fallito - Illegittimità.
Concordato fallimentare con assuntore - Cessione al fallito delle azioni della massa - Inammissibilità.
La legge 18 giugno 2009 n. 69, che entra in vigore il 4 luglio 2009, prevede alcune integrazioni agli articoli 125 e 128 della legge fallimentare.
Agenzia delle Entrate, circolare 10 aprile 2009, n. 14/E. Segnalazione dell'Avv. Paolo Porcari
Transazione fiscale - Nuove disposizioni normative - Trattamento del credito IVA e degli accessori - Regime transitorio - Credito tributario chirografario e classi di creditori.
L'Agenzia delle Entrate conferma che anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti la proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato del credito tributario (cfr. circolare 40/E/2008).
LA DOMANDA DI CONCORDATO DELLE SOCIETA'
Competenza degli organi societari, forma e pubblicità
La sezione fallimentare del Tribunale di Milano é intervenuta con una circolare con riferimento all'applicazione dell'art. 106 L.F. che, al primo comma, prevede la possibilità di cedere le azioni revocatorie concorsuali e con riferimento all'applicazione dell'art. 124 L.F., che al quarto comma prevede la possibilità di cessione delle azioni di pertinenza della massa.