Corte di Cassazione (22960/2026) – Concordato in continuità indiretta: necessità che il giudice verifichi che il valore di liquidazione indicato dal debitore risulti compatibile rispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/09/2026 - 11:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 luglio 2026, n. 22960 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alessandro Farolfi.
Concordato preventivo in continuità indiretta – Indicazione da parte del ricorrente del valore di liquidazione - Fase di ammissione alla procedura – Necessità che il giudice ne verifichi la congruità – Riscontro da eseguirsi con riferimento al caso concreto – Inammissibilità che risulti indicato non tenendo conto di quanto emerso all’esito dello svolgimento di una procedura competitiva di cessione dell’azienda.
