Corte di Cassazione (11220/2025) – Concordato preventivo in continuità indiretta: il miglior soddisfacimento dei creditori, inteso come maggior eccedenza dell’attivo concordatario, è requisito di ammissibilità.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 04/08/2025 - 09:29Corte di Cassazione, sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220 – Pres. Dott. Massimo Ferro, Consigliere relatore dott.ssa Paola Vella
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Requisito di ammissibilità – Miglior soddisfacimento dei creditori.
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Miglior soddisfacimento dei creditori – Maggior disponibilità dell’attivo concordatario.
