Art. 106 - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura., Tribunale di Bergamo

Tribunale di Bergamo: Revoca del concordato preventivo in continuità da parte del tribunale laddove, a seguito delle verifiche svolte dai Commissari, riscontri che risultino mancanti le condizioni previste per la sua ammissibilità.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 14 ottobre 2020 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Elena Gelato e Bruno Gian Pio Conca.

Concordato preventivo - Verifica svolta dai commissari – Accertamento della mancanza di alcuni presupposti di ammissibilità  - Mancato approntamento di un fondo rischi necessario – Carenza di informazioni al ceto creditorio – Attestazione del professionista non plausibile – Tribunale – Decreto di revoca dell'ammissione a quella procedura.

Data di riferimento: 
14/10/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bergamo – Requisiti di ammissibilità e tempistica di una proposta di concordato di risanamento, imperniata sull’intervento di un soggetto terzo ed accompagnata da proposte irrevocabile d’acquisto di partecipazioni societarie non strategiche.

Tribunale di Bergamo 28 gennaio 2016 – Pres. Est. Vitiello.

Concordato con continuità aziendale – Soddisfazione economica assicurata ai creditori – Rispetto del principio ex art. 67, terzo comma lett. d) L.F..

Concordato preventivo di risanamento mediante continuità – Proposta – Tempistica di pagamento dei creditori – Crediti prededucibili e privilegiati – Moratoria fino ad un anno – Art. 186 bis, secondo comma, lettera c) – Compatibilità.

Data di riferimento: 
28/01/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]