Tribunale di Firenze – Concordato preventivo: i comportamenti posti in essere dal debitore nel corso della procedura che violano il dovere di agire secondo buona fede e correttezza vanno tenuti distinti dagli atti in frode di cui all'art. 106 C.C.I.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 13/02/2025 - 09:52Tribunale di Firenze, Sez. V civ. - Concorsuale, 08 gennaio 2025 – Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel. Cristian Soscia, Giud. Rosa Selvarolo.
Concordato preventivo - Condotte poste in essere dal debitore – Violazione del dovere di tenere un comportamento connotato da buona fede e correttezza – Condotta da tenersi distinta da quella consistente nel compimento di atti in frode - Conseguenze differenti che ne derivano.