Tribunale di Roma –Emergenza da Covid-19 e differimento dei termini processuali: accoglibilità in caso di urgenza dell’istanza del proponente un concordato preventivo di non rinvio dell’udienza fissata per l’adunanza dei creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 04/06/2020 - 11:41Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallimentare. 20 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.
Pandemia da Covid-19 – D. L. 18 e 23/2020 – Differimento dei termini processuali – Procedimento di concordato preventivo in corso – Adunanza dei creditori – Udienza già fissata – Proponente – Istanza di non rinvio – Motivi d’urgenza – Accoglibilità – Forzoso arresto - Rischio che procedura veicoli verso l’alternativa liquidatoria – Pericolo da evitare - Favor legislativo per il concordato.