Tribunale di Brindisi – Concordato preventivo con continuità: ai fini dell’omologa, deve ritenersi sufficiente il voto favorevole anche solo di una classe di creditori meramente “interessati”.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 09/12/2025 - 15:57Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 03 luglio 2025 – Pres. Sergio Memmo, Rel. Antonio Ivan Natali, Giud. Francesco Ciliberti.
Concordato preventivo con continuità – Possibile omologazione anche in presenza del voto favorevole di una sola delle classi previste – Condizioni necessarie – Rispetto di quelle previste dall'art. 112, comma 2, compresa quella di cui alla lettera d) seconda parte – Presupposto da intendersi riferito ad una classe “interessata” non anche necessariamente “svantaggiata” - Fondamento.
