Art. 120 - Annullamento del concordato., competenza

Corte di Cassazione (31659/2021) – Fase esecutiva del concordato: le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore non rientrano nella competenza funzionale del tribunale fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 04 novembre 2021, n. 31659 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Falabella.

Concordato preventivo – Omologazione e pronuncia sulle impugnazioni – Procedura completata - Fase esecutiva – Controversie in tema di diritti soggettivi - Generale incompetenza del tribunale fallimentare – Potere decisionale riservato al giudice ordinario competente per valore e territorio.

Data di riferimento: 
04/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]