Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 203. - Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.

Corte di Cassazione (11267/2020) – Presupposti per il riconoscimento dello stato di insolvenza di imprese bancarie che risultino ancora operative al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2020, n. 11267 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Imprese bancarie operative - Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione – Emanazione – Stato di insolvenza -  Applicabilità dell’art. 5 L.F. - Definizione nei medesimi termini previsti per le altre imprese.

Data di riferimento: 
11/06/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Insolvenza degli enti pubblici: accertamento sottratto alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e non assoggettabilità degli stessi a fallimento.

Tribunale di Udine 30/03/2016 (data della pronuncia) – Pres. Venier, Rel. Massarelli.

Ente pubblico – Esercizio di una attività commerciale – Insolvenza – Non assoggettabilità a fallimento – Percorso gestorio deviato – Irrilevanza – Interessi pubblici e privati – Tutele inconciliabili.

Data di riferimento: 
30/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]