Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Corte Costituzionale – Liquidazione controllata: limite quantitativo e temporale, massimo e minimo, all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.

Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6 – Pres. Augusto Antonia Barbera, Redattrice Emanuela Navarretta.

Liquidazione controllata – Beni sopravvenuti nel corso della procedura – Possibile seppur limitata messa a disposizione - Limite temporale massimo di durata – Facoltà per il legislatore di non stabilire un termine “fisso” - Effetto automatico di esdebitazione con il decorso del triennio dall’apertura - Criterio cui fare ricorso per stabilire la durata possibile di tale parziale acquisizione.

Data di riferimento: 
19/01/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: possibile messa a disposizione dei creditori del ricavato di una vendita forzata laddove non sia ancora stato ripartito.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 08 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio - Procedura esecutiva immobiliare ancora  in corso – Ricavato della vendita forzata di bene del debitore – Previsione della messa a disposizione dei creditori -  – Atto di frode – Insussistenza – Ammissibilità della proposta.  

Data di riferimento: 
08/07/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]