Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 329 - Fatti di bancarotta fraudolenta.

Corte di Cassazione (51265/2016) – Fallibilità : requisito non assoggettabile a nuova valutazione da parte del giudice penale per escludere la ricorrenza di un reato. Onere della prova liberatoria gravante sull’imputato.

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51265 - Pres. Palla, Rel. Vessichelli.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Ipotesi di reato –  Giudice penale –  Società - Verifica della fallibilità dell’ente – Riesame non consentito.

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Utilizzo di risorse, anche di provenienza illecita, della fallita - Uso conforme agli interessi societari – Possibile esclusione dell’ipotesi di reato – Onere probatorio gravante sull’imputato.

Data di riferimento: 
01/12/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]