Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 86. - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.

Corte di Cassazione (11218/2021) –Il deposito da parte dell'imprenditore dei bilanci degli ultimi tre esercizi può costituire prova valida della insussistenza dei requisiti dimensionali senza necessità della produzione anche delle scritture contabili.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2021, n. 11218 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento - Imprenditore - Bilanci degli ultimi tre esercizi -  Obbligo di deposito - Funzione - Prova del possesso o meno dei requisiti dimensionali - Omesso deposito delle scritture contabili – Irrilevanza probatoria.

Data di riferimento: 
28/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]