Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 176. - Ammissione provvisoria dei crediti contestati.

Tribunale di Livorno – Sovraindebitamento: presupposto perché in sede di omologa di un accordo con i creditori il giudice debba procedere incidentalmente all'accertamento di un credito il cui ammontare risulti contestato.

Tribunale di Livorno, 05 novembre 2020 – Giudice Franco Pastorelli.

Sovraindebitamento – Procedura di accordo con i creditori – Creditore – Contestazione circa l'ammontare del suo credito – Giudice –  Verifica della possibile incidenza di tale differenza – Esito del riscontro – Maggioranza per l'approvazione in ogni caso raggiunta – Non necessità di una verifica della misura reale di quel credito – Omologazione.

Data di riferimento: 
05/11/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]