Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 216. - Bancarotta fraudolenta.

Corte di Cassazione (51265/2016) – Fallibilità : requisito non assoggettabile a nuova valutazione da parte del giudice penale per escludere la ricorrenza di un reato. Onere della prova liberatoria gravante sull’imputato.

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51265 - Pres. Palla, Rel. Vessichelli.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Ipotesi di reato –  Giudice penale –  Società - Verifica della fallibilità dell’ente – Riesame non consentito.

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Utilizzo di risorse, anche di provenienza illecita, della fallita - Uso conforme agli interessi societari – Possibile esclusione dell’ipotesi di reato – Onere probatorio gravante sull’imputato.

Data di riferimento: 
01/12/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione Sezioni Unite – Insindacabilità della sentenza dichiarativa del fallimento da parte del giudice penale.

Cassazione penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2008 n. 19601 - Pres. E. Lupo - Rel. G. Conti.

Bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Condizioni di fallibilità - Norme extrapenali - Art. 2 c.p.

Reati di Bancarotta - Sospensione del procedimento penale - Reclamo avverso dichiarazione di fallimento - Revisione.

Data di riferimento: 
15/05/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]