Art. 143 - Rapporti processuali., Commissione tributaria regionale di Bologna

Commissione tributaria regionale di Bologna – L'ex rappresentante della società fallita può agire in giudizio nell'interesse della stessa ma solo in caso di inerzia del curatore, non nel caso in cui questi abbia giudicato tale iniziativa non conveniente.

Commissione tributaria regionale dei Bologna, 21 aprile 2021 – Pres. Nicola Sinisi, Est. Gianluigi Morlini.

Crediti fiscali – Accertamento  – Conferma da parte della Commissione tributaria provinciale – Fallimento della società contribuente  - Omessa impugnazione da parte del curatore – Motivo di tale scelta - Mancanza di utilità per la massa dei creditori - Appello proposto dall'ex rappresentante legale della fallita -  Legittimazione ad agire – Esclusione – Iniziativa consentita solo in caso di inerzia da parte del curatore.

Data di riferimento: 
21/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]