Art. 143 - Rapporti processuali., Tribunale di Avellino

Tribunale di Avellino – Processo interrotto per fallimento di una delle parti: momento da cui deve farsi decorrere il termine di tre mesi previsto per la riassunzione.

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. II civ., 31 marzo 2022 – Giudice Aureliana Di Matteo

Fallimento – Interruzione di un processo in corso – Riassunzione – Termine di tre mesi – Momento dal quale deve farsi decorrere.

Data di riferimento: 
31/03/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]