Art. 144 - Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 72. - Rapporti pendenti.

Tribunale di Roma – Amministrazione strordinaria: applicabilità dell'art. 16, secondo comma, L.F. (effetti della procedura) e non anche degli artt. 72 e 78 L.F. (rapporti pendenti, in particolare di conto corrente).

Tribunale di Roma, Sez. Fall.,  31 ottobre 2018 – Giud. Adolfo Ceccarini.

Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria in particolare – Provvedimento di ammissione ad una delle procedure - Principio sancito dall'art. 16, secondo comma, L.F. - Applicabilità – Effetti riguardanti l'impresa e gli organi della stessa – Effetti concernenti i terzi – Necessaria distinzione.

Data di riferimento: 
31/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]