Art. 144 - Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 197 - Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore.

Corte di Cassazione (24602/2019) – Inefficacia, a prescindere dalla mancata o ritardata trascrizione della relativa sentenza, della compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24602 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Federico.

Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento. (Massima ufficiale)

Data di riferimento: 
02/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]