Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Parma

Tribunale di Parma – Domanda del debitore di apertura della liquidazione giudiziale: risulta inammissibile la contestuale richiesta da parte dello stesso di misure protettive, non anche quella volta al riconoscimento di misure cautelari.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Venizzi.

Apertura della liquidazione giudiziale – Istanza formulata dal debitore – Contestuale richiesta di previo provvisorio riconoscimento di misure protettive – Inammissibilità – Fondamento –  Ammissibilità di quella di riconoscimento di misure cautelari - Possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione alla domanda.

Data di riferimento: 
01/01/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: possibile messa a disposizione dei creditori del ricavato di una vendita forzata laddove non sia ancora stato ripartito.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 08 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio - Procedura esecutiva immobiliare ancora  in corso – Ricavato della vendita forzata di bene del debitore – Previsione della messa a disposizione dei creditori -  – Atto di frode – Insussistenza – Ammissibilità della proposta.  

Data di riferimento: 
08/07/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]