Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Art. 135. - Effetti del concordato

Corte di Cassazione (26806/2022) – All'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore tornato in bonis anche per crediti sorti anteriormente al concordato.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 settembre 2022, n. 26806 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Stefano Giaime Guzzi.

Concordato fallimentare – Conclusione della procedura – Creditore anteriore non insinuatosi al passivo – Proposizione di un'azione esecutiva individuale – Ammissibilità – Fondamento -  Necessità della precedente insinuazione – Esclusione.

Data di riferimento: 
12/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione – Effetti del concordato fallimentare omologato

Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2011 n. 13447 - dott. Plenteda Donato Presidente - dott. Cristiano Magda Relatore 

Fallimento - Concordato fallimentare - Azioni esecutive individuali - Titolo esecutivo - Insinuazione allo stato passivo - Riduzione percentuale - Creditore ipotecario - Ipoteca su beni di terzo

Data di riferimento: 
20/06/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]