Art. 153 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo., Tribunale di Vicenza

Tribunale di Vicenza – Inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2002, che prevede il diritto del creditori al riconoscimento di interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, nell'ipotesi di apertura di procedure concorsuali nei confronti dei debitori.

Tribunale di Vicenza, 10 settembre 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone

D. Lgs. n. 231/2002 -  Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali - Diritto del creditore al pagamento di interessi moratori - Inapplicabilità in ipotesi di apertura di procedure concorsuali - Interessi ante o post fallimento - Esclusione riferibile ad entrambi i casi.

Data di riferimento: 
10/09/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]