Art. 153 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo., Art. 56. - Compensazione in sede di fallimento.

Tribunale di Milano – Modalità con le quali il creditore del fallimento deve operare per avvalersi del diritto alla compensazione. Insinuazione al passivo in via privilegiata di un credito garantito da pegno omnibus: inopponibilità.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fall. Seconda civile, 30 luglio 2019 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Guendalina Pascale.

Compensazione in sede fallimentare – Creditori anche debitori - Modalità per renderla operativa – Deduzione in sede di insinuazione al passivo - Eccezione sollevata in sede di azione proposta dal curatore.

Data di riferimento: 
30/07/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]