Art. 153 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo., Art. 114. - Restituzione di somme riscosse.

Corte di Cassazione (22954/2020) - Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte nei giudizi di impugnazione (c.d. giudicati endofallimentari) producono effetti solo al fine del concorso ma non anche della graduazione dei crediti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22954 – Pres. Francesco Genovese,Rel. Paola Vella.

Fallimento – Stato passivo - Giudicati endofallimentari – Effetti – Accertamenti definitivi del diritto dei creditori a partecipare al concorso – Decisioni determinanti anche ai fini della graduazione dei privilegi – Esclusione – Attività riservata alla successiva fase del riparto.

Data di riferimento: 
21/10/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]