Art. 164 - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati., Art. 169. - Norme applicabili.

Corte di Cassazione (21758/2022) – In caso di consecuzione tra concordato e fallimento non trova applicazione l'art. 168, co. 3, L.F. che sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 luglio 2022, n. 21758 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo – Esito infausto – Conseguente fallimento – Ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori - Applicabilità dell'art. 168, comma 3, L.F. - Esclusione – Inefficacia in ambito fallimentare - Riscontrabilità ai sensi della disciplina revocatoria ex art. 64 e segg. L.F.

Data di riferimento: 
08/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]