Corte di Cassazione (8733/2025) – Dal momento in cui il debitore propone domanda di concordato preventivo decorre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. di eventuale decadenza dell'obbligazione del di lui fideiussore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 05/11/2025 - 10:42Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 aprile 2025, n. 8733 – Pres. Luigi Abete, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Credito garantito da fideiussione – Domanda di concordato preventivo proposta dal debitore principale – Momento dal quale decorre il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore deve arrivarsi nei suoi confronti – Presupposto per evitare la decadenza dell'obbligazione fiduciaria – Fondamento.
