fideiussione, Art. 203 - Progetto di stato passivo e udienza di discussione.

Corte di Cassazione (5964/2025) – Solo il pagamento integrale attribuisce al fideiussore il diritto di regresso nei confronti del debitore fallito e lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo del credito così maturato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2025, n. 5964 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Formazione dello stato passivo - Fideiussore del fallito che non essendo stato escusso non abbia ancora pagato - Possibile ammissione al passivo con riserva – Esclusione – Acquisizione del diritto di regresso, in surrogazione del creditore soddisfatto, solo dopo che lo abbia pagato.

Data di riferimento: 
06/03/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]