Art. 204 - Formazione ed esecutività dello stato passivo., Art. 167. - Amministrazione dei beni durante la procedura.

Corte di Cassazione (3724/2023) – Non è prededucibile nel successivo fallimento il credito del soggetto che, a seguito dell'apertura di un concordato preventivo, ha finanziato il proponente per consentirgli di pagare le spese di giustizia.

Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 febbraio 2023, n. 3724 – Pres.Giacinto Bisogni, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Credito per erogazione di un finanziamento – Riconoscimento in sede di concordato preventivo come aperto – Somme necessarie al versamento del deposito delle spese di giustizia – Soggetto finanziatore - Domanda di riconoscimento in prededuzione ai sensi dell'art.11,1 secondo coma , L.F. -  Ammissione al passivo solo in chirografo – Fondamento.

Data di riferimento: 
07/02/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]