prova, Art. 96 - Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Tribunale di Firenze – Presupposto perchè alla banca sia consentito operare la compensazione tra quanto recuperato a fronte di un mandato all'incasso e quanto dovutole.

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. III civ., 05 novembre 2019 - Giud. Marco Ferreri.

Concordato preventivo - Banca - Anticipazione erogata al cliente -  Riscossione di somme in virtù di mandato all'incasso - Compensazione tra quanto da essa dovuto e quanto dovutole dal cliente - Presupposto necessario -  Patto di elisione nel conto di partite di segno opposto.

Data di riferimento: 
05/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]