Art. 207 - Procedimento., Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Corte di Cassazione (7037/17) – Liquidazione coatta amministrativa: improponibilità o improcedibilità di una domanda di risarcimento danni proposta innanzi al giudice ordinario anziché in sede concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2017 n. 7037 - Pres. Angelo Spirito, Rel. Luigi Alessandro Scarano.

Liquidazione coatta amministrativa – Crediti – Riconoscimento in sede concorsuale - Procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore – Giudice ordinario – Competenza in sede di opposizione od impugnazione – Domanda proposta in una diversa sede - Improponibilità o improcedibilità.

Data di riferimento: 
20/03/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Napoli Nord – Ammissione al passivo del credito del soggetto che aveva instaurato una procedura esecutiva immobiliare, proseguita in corso di fallimento su iniziativa dal creditore fondiario.

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 16 novembre 2016 - Pres. Maria Grazia Lamonica, Est. Giovanni Di Giorgio.

Fallimento – Divieto di azioni esecutive – Finanziamento fondiario – Beni ipotecati a garanzia – Ipotesi di deroga al divieto – Prosecuzione del giudizio - Privilegio meramente processuale – Ambito della procedura individuale  - Assegnazione provvisoria di somma   - Riconoscimento definitivo  - Modalità - Insinuazione al passivo – Onere del creditore fondiario.

Data di riferimento: 
16/11/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]