Art. 213 - Programma di liquidazione., Art. 281 - Procedimento.

Corte d'Appello di Venezia – Il fatto che il curatore abbia, col consenso dei creditori, rinunciato ad apprendere alcuni beni immobili non è d'ostacolo alla concessione al fallito del beneficio dell'esdebitazione.

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Domenico Taglialatela, Cons. Rel. Gabriella Zanon, Cons. Federico Bressan.

Fallimento – Curatore - Avvenuta derelizione di alcuni beni immobili – Chiusura della procedura – Concedibilità al fallito del beneficio dell'esdebitazione – Fondamento.

Data di riferimento: 
26/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]