inefficacia, Art. 65. - Pagamenti.

Corte di Cassazione (21758/2022) – In caso di consecuzione tra concordato e fallimento non trova applicazione l'art. 168, co. 3, L.F. che sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 luglio 2022, n. 21758 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo – Esito infausto – Conseguente fallimento – Ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori - Applicabilità dell'art. 168, comma 3, L.F. - Esclusione – Inefficacia in ambito fallimentare - Riscontrabilità ai sensi della disciplina revocatoria ex art. 64 e segg. L.F.

Data di riferimento: 
08/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Livorno – Rimborsi dei finanziamenti dei soci effettuati nei due anni, ma oltre l'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento: presupposto per poterli considerare inefficaci ai sensi degli artt. 2467 c.c. e 65 L.F.

Tribunale Ordinario di Livorno, Sez. Civile, 20 novembre 2018 – Giudice Franco Pastorelli.

Fallimento – Rimborso dei finanziameni dei soci – Inefficacia nei confronti dei creditori – Possibile cordinamento tra l'art. 2467 c.c. e l'art. 65 L.F. -   Presupposto necessario –  Data a cui risalgono i pagamenti – Data della dichiarazione di fallimento – Periodo intercollente tra i due momenti – Permanere delle squilibrio economico.

Data di riferimento: 
20/11/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]