Art. 216 - Modalità della liquidazione., Art. 19. - Sospensione della liquidazione dell'attivo.

Tribunale di Parma – Fallimento: possibilità per il curatore di procedere, informati gli Enti Territoriali, alla liquidazione anche di immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata che non abbiano ancora realizzato la loro finalità.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 19 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Fallimento –Alloggi realizzati da una cooperativa in regime di edilizia agevolata e condizionata – Possibilità per il curatore di procederne alla liquidazione – Sussistenza – Assenza di rischio di contaminazioni di tipo speculativo - Opponibilità all’aggiudicatario dei vincoli di destinazione.

Data di riferimento: 
19/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]