Art. 220 - Procedimento di ripartizione., Art. 229 - Restituzione di somme riscosse.

Corte di Cassazione (22954/2020) - Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte nei giudizi di impugnazione (c.d. giudicati endofallimentari) producono effetti solo al fine del concorso ma non anche della graduazione dei crediti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22954 – Pres. Francesco Genovese,Rel. Paola Vella.

Fallimento – Stato passivo - Giudicati endofallimentari – Effetti – Accertamenti definitivi del diritto dei creditori a partecipare al concorso – Decisioni determinanti anche ai fini della graduazione dei privilegi – Esclusione – Attività riservata alla successiva fase del riparto.

Data di riferimento: 
21/10/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (31659/2019) – Fallimento: necessità per il creditore pretermesso in sede di riparto di fare ricorso, per far valere le sue ragioni, agli strumenti processuali previsti dalla legge fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31659 - Pres. Carlo De Chiara, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento- Piano di riparto - Creditori pretermessi - Difesa dei propri diritti - Proposizione di reclami - Necessità - Definizione della procedura -  Tutela mediante ricorso successivo a separati giudizi  - Azioni di arricchimento o di ripetizione di indebito - Inammissibilità.

Data di riferimento: 
04/12/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]